Art. 255
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1962 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]((In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500)).
[2]14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 aprile 1962, n. 226
14La L. 21 aprile 1962, n. 226 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 30 maggio 1962 al 1 gennaio 1974 · versione 13 su Normattiva