Art. 258
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[1]Irregolare vidimazione delle scritture contabili
[2]E' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri o scritture contabili senza trascrivervi gli estremi della quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa. Se il pubblico ufficiale omette di apporre la firma o il timbro sulla quietanza si applica l'ammenda da lire 100 a lire 10.000.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva