Art. 260
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[1]Omissione del versamento in tesoreria
[2]Chi non provvede al versamento in tesoreria, a norma degli articoli 169 e 170, delle somme dovute a titolo d'imposta o di acconto, in relazione a redditi altrui tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto, e' soggetto a sopratassa in misura corrispondente all'intero ammontare delle somme stesse. E' inoltre punito con l'arresto fino a sei mesi qualora abbia gia' operato la ritenuta. In caso di omesso o insufficiente versamento in tesoreria delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni si applica la sopratassa del dieci per cento della imposta non versata. La sopratassa e' ridotta al cinque per cento quando il versamento avviene con un ritardo non superiore ad un mese.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva