Art. 263
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[1]Effetti del pagamento tardivo
[2]Il pagamento delle imposte dovute e delle spese estingue il reato contemplato dal primo comma dell'art. 261 e, qualora sia stata pronunciata condanna, estingue la pena. Se, in luogo dell'ammenda, e' stata disposta la sospensione dall'albo professionale questa e' revocata. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo 261.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva