Art. 264
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[1]Omissione della ritenuta d'imposte relative a redditi altrui
[2]Chi non opera in tutto o in parte le ritenute a titolo d'imposta o d'acconto prescritte in relazione a redditi altrui e' soggetto a sopratassa, in misura corrispondente alla meta' dell'ammontare non trattenuto, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili ai sensi degli articoli precedenti per il caso di mancato pagamento o di mancato versamento in tesoreria.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva