Art. 265
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[1]Responsabilita' dei liquidatori
[2]I liquidatori dei soggetti tassabili in base al bilancio che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute dal soggetto per il periodo della liquidazione e per quello anteriore rispondono in proprio del pagamento delle imposte stesse. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva