Art. 268
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[1]Applicazione delle sopratasse
[2]Le sopratasse sono applicate dall'ufficio delle imposte, che ne da' comunicazione al contribuente con l'avviso di accertamento delle relative imposte o con separato avviso.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva