Art. 269
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[1]Applicazione delle sanzioni a carico delle aziende di credito
[2]La pena pecuniaria stabilita dai commi primo e terzo dell'art. 257 e' applicata con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro. I provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 257 sono adottati, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva