Art. 271

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[1]Avocazione dei profitti eccezionali di contingenza.

[2]Le disposizioni del presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, per l'applicazione dei profitti eccezionali di contingenza nei casi previsti dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art271 · fonte su Normattiva