Art. 272

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[1]Addizionale a favore degli enti comunali di assistenza

[2]Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, concernenti l'addizionale a favore degli enti comunali di assistenza. Nelle ipotesi contemplate dagli articoli 126, 127, 123 e 143 deve essere operata, oltre alle ritenute ivi previste, anche la ritenuta dell'addizionale di cui al comma precedente, che viene riscossa secondo le norme valevoli per le imposte sulle quali e' applicata.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art272 · fonte su Normattiva