Art. 274

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[1]Agevolazioni previste da leggi speciali

[2]Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che prevedono riduzioni o esenzioni da imposte regolate nel presente testo unico ovvero regimi speciali di applicazione o tributi sostitutivi delle imposte stesse. Continuano inoltre ad applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, nonche' nei riguardi delle costruzioni indicate dall'art. 72 del presente testo unico, l'esenzione prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge 11 luglio 1889, n. 6214.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art274 · fonte su Normattiva