Art. 275-bisMaggiorazione dei tributi di enti diversi dello Stato

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[1]((Le maggiorazioni previste dagli articoli 184-bis e 184-quater e l'indennita' di cui allo articolo 199-bis, sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico dell'erario, anche per i tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta, erariale)).

[2]5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 ottobre 1960, n. 1316

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La L. 25 ottobre 1960, n. 1316 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 12 gennaio 1960 al 1 gennaio 1974 · versione 2 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art275bis · fonte su Normattiva