Art. 276
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[1]Imprese assicuratrici
[2]Nei riguardi delle imprese private di assicurazione e riassicurazione restano ferme le disposizioni dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 792, salva la riduzione ad un mese del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo stesso per la presentazione della dichiarazione.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva