Art. 280

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[1]Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio per il secondo semestre dell'anno 1959

[2]Le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 secondo le disposizioni degli articoli 278 e 279 sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio nella misura corrispondente alla meta' dei redditi netti prodotti nell'anno 1958, risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1959 ai sensi del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, diminuiti delle quote detraibili ai sensi degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. In caso di omessa presentazione della dichiarazione sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio le imposte corrispondenti alla meta' degli imponibili sui quali sono commisurate le imposte iscrivibili a ruolo per l'esercizio finanziario 1958-1959. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo precedente. L'imposta di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e l'imposta complementare iscrivibili a ruolo a titolo provvisorio secondo le disposizioni dei commi precedenti sono ridotte di una cifra pari alla meta' delle ritenute d'acconto eseguite ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti nell'anno 1958.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art280 · fonte su Normattiva