Art. 283
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[1]Iscrizioni provvisorie delle imposte dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente
[2]Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C/2 e per l'imposta complementare dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente si procede ad iscrizione provvisoria nei ruoli, salve le ulteriori iscrizioni in applicazione degli articoli 174, 175 e 176:
- a)per il secondo semestre dell'anno 1959, in misura pari alla meta' dell'imposta dovuta sui redditi corrisposti nel 1958;
- b)per l'anno 1960, nella misura corrispondente ai redditi corrisposti nel 1958. In caso di omessa presentazione della dichiarazione le iscrizioni a ruolo previste dal comma precedente si effettuano sulla base degli imponibili sui quali sono commisurate le imposte iscrivibili a ruolo per l'esercizio finanziario 1958-1959.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva