Art. 284
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[1]Conguaglio di ritenute d'acconto
[2]L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'articolo 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle somme percepite dai contribuenti nel 1958 e la meta' dell'ammontare di quelle eseguite sulle somme percepite nel 1959 si detraggono dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e dall'imposta complementare iscrivibili a ruolo per il secondo semestre dell'anno 1959 e per gli anni 1960, 1961, 1962 e 1963. La detrazione si effettua in ragione di un quinto dell'ammontare complessivo delle ritenute nel secondo semestre del 1959 e per ciascuno degli anni 1960, 1961, 1962 e 1963. Non e' ammesso alcun rimborso delle eventuali eccedenze. Per ottenere il conguaglio previsto dal primo comma i contribuenti debbono farne istanza contestualmente alla dichiarazione presentata nel 1960, allegando un certificato attestante, distintamente per ciascuna imposta, l'ammontare delle ritenute, rilasciato dal soggetto che le ha effettuate.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva