Art. 289
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[1]Scorta permanente
[2]Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, continuano ad esplicare i loro effetti nei riguardi dei contribuenti che abbiano esercitato la facolta' prevista dalle disposizioni medesime anteriormente al 1° gennaio 1960.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva