Art. 289

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[1]Scorta permanente

[2]Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, continuano ad esplicare i loro effetti nei riguardi dei contribuenti che abbiano esercitato la facolta' prevista dalle disposizioni medesime anteriormente al 1° gennaio 1960.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art289 · fonte su Normattiva