Art. 31
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[1]Accertamento
[2]L'Amministrazione finanziaria, previo controllo delle dichiarazioni presentate, procede, se del caso, all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati ed all'accertamento d'ufficio di quelli omessi e ne da' comunicazione al contribuente, notificando apposito avviso di accertamento. Il contribuente puo' ricorrere contro l'accertamento a norma delle disposizioni relative al contenzioso tributario.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva