Art. 33

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[1]Ufficio competente per l'accertamento

[2]Competente per l'accertamento e' l'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. Per le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati e' competente l'ufficio nella cui circoscrizione si trovano gli immobili. Il contribuente soggetto ad alcuna delle imposte indicate dal comma precedente deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'ufficio competente il proprio domicilio fiscale e le successive variazioni.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art33 · fonte su Normattiva