Art. 33
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Ufficio competente per l'accertamento
[2]Competente per l'accertamento e' l'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. Per le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati e' competente l'ufficio nella cui circoscrizione si trovano gli immobili. Il contribuente soggetto ad alcuna delle imposte indicate dal comma precedente deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'ufficio competente il proprio domicilio fiscale e le successive variazioni.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva