Art. 35
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[1]Integrazione o modificazione dell'accertamento
[2]L'accertamento, ancorche' sia intervenuta l'adesione del contribuente, puo' essere integrato o modificato in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, mediante notificazione di apposito avviso. Il contribuente che non abbia gia' ricorso e' in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti. La facolta' di notificare nuovi accertamenti non puo' esercitarsi, ancorche' sia pendente giudizio, oltre il termine indicato dall'art. 32, salvo quanto previsto dagli articoli 34, secondo comma, 36 e 122 del presente testo unico nonche' dall'art. 6, decimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva