Art. 36
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[1]Integrazione dell'accertamento su rinvio della commissione tributaria
[2]L'integrazione dell'accertamento puo' aver luogo per disposizione della commissione tributaria di primo grado, se questa nel corso del giudizio viene a conoscenza di nuovi elementi. In tal caso la commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento. Nell'ipotesi regolata da quest'articolo l'imponibile non puo' essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva