Art. 37

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[1]Motivazione dell'accertamento

[2]Gli avvisi di accertamento devono essere analiticamente motivati a pena di nullita'. La nullita' deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla commissione di primo grado. La motivazione analitica non e' richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, ne' quando la dichiarazione manchi dell'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art37 · fonte su Normattiva