Art. 41

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[1]Certificazione delle passivita' bancarie

[2]Se il contribuente afferma l'esistenza di elementi passivi nei confronti di aziende e istituti di credito, lo ufficio puo' invitarlo a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'ente creditore, un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti elementi passivi con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonche' dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo d'imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall'ente creditore nel termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere esplicita menzione che e' stato rilasciato sui richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione. Su richiesta del Ministro per le finanze, il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art41 · fonte su Normattiva