Art. 42
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[1]Ispezione documentale
[2]L'ufficio puo' procedere alla ispezione delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti che il contribuente ha per legge obbligo di tenere o di conservare. I libri, registri, scritture e documenti che il contribuente rifiuta di esibire non possono essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, scritture e documenti e la sottrazione di essi alla richiesta ispezione. Deve essere redatto verbale, ai sensi del secondo comma dell'art. 39, da cui risultino le richieste dell'ufficio, le dichiarazioni del contribuente ed i risultati della ispezione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva