Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Soggetti passivi

[2]Soggetti all'imposta sono i titolari dei diritti reali indicati dall'art. 49. Quando la titolarita' del diritto spetta a piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento della imposta. Quando sul terreno coesistono diversi diritti reali attributivi del possesso ciascun titolare e' tenuto al pagamento della quota d'imposta sulla parte del reddito imponibile corrispondente al suo diritto, senza vincolo di solidarieta' per le quote dovute dagli altri titolari. In ogni caso il privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile si estende all'intero fondo.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art50 · fonte su Normattiva