Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1964 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Aliquota dell'imposta
[2]((L'imposta e' dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile.)) 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 novembre 1964, n. 1271
21La L. 18 novembre 1964, n. 1271 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965.
Testo vigente dal 24 dicembre 1964 al 1 gennaio 1974 · versione 19 su Normattiva