Art. 60
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[1]Decorrenza delle esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari
[2]Le esenzioni previste dai primi tre commi del precedente articolo decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con apposita domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate. Le esenzioni previste dagli altri commi del precedente articolo decorrono dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata la variazione della qualita' di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso che tale variazione non venga denunciata nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 57, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata presentata apposita domanda di esenzione all'ufficio delle imposte.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva