Art. 62
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[1]Presupposto dell'imposta
[2]((Presupposto dell'imposta sul reddito agrario e' lo esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale, il cui reddito dominicale imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 52, superi le lire 600)).
Testo vigente dal 15 settembre 1961 al 1 gennaio 1974 · versione 9 su Normattiva