Art. 69
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[1]Presupposto dell'imposta
[2]Presupposto dell'imposta sul reddito dei fabbricati e' il possesso, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili di qualsiasi specie e destinazione esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento delle costruzioni stesse.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva