Art. 70
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[1]Soggetti passivi
[2]Soggetti all'imposta sono i titolari dei diritti reali indicati dall'art. 69. Quando la titolarita' del diritto spetta a piu' soggetti ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento della imposta. Quando sulla costruzione coesistono diversi diritti reali attributivi del possesso ciascun titolare e' tenuto al pagamento della quota d'imposta sulla parte del reddito netto corrispondente al suo diritto, senza vincolo di solidarieta' per le quote dovute dagli altri titolari. In ogni caso il privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile si estende all'intera costruzione.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva