Art. 78
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[1]Esenzioni dall'imposta
[2]Sono esenti dall'imposta:
- a)i fabbricati, con le loro pertinenze, di proprieta' degli enti pubblici territoriali, costruiti per la provvista di acqua potabile;
- b)i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva