Art. 80

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[1]Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione

[2]In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art80 · fonte su Normattiva