Art. 80
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[1]Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione
[2]In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva