Art. 82
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[1]Territorialita' dell'imposta
[2]Si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
- a)i redditi dovuti da soggetti domiciliati o residenti nello Stato;
- b)i redditi di capitale garantiti da ipoteca su beni situati nello Stato ancorche' dovuti da soggetti non domiciliati o residenti nello Stato;
- c)i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate nello Stato;
- d)i redditi di lavoro autonomo derivanti da una attivita' esercitata nello Stato;
- e)i redditi di lavoro subordinato prestato nello Stato, nonche' i redditi di lavoro prestato all'estero nell'interesse della pubblica Amministrazione ovvero alle dipendenze di soggetti domiciliati o residenti nello Stato che non abbiano all'estero una distinta organizzazione con gestione e contabilita' separate alla quale faccia carico la retribuzione;
- f)i redditi prodotti all'estero da soggetti domiciliati o residenti nello Stato, quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali. I redditi delle imprese commerciali operanti in Italia e all'estero si considerano prodotti nel territorio dello Stato per la parte derivante dall'attivita' esercitata nel territorio stesso per mezzo della sede centrale, di succursali o di altre stabili organizzazioni. Nei confronti delle imprese costituite nello Stato si considerano prodotti nel territorio di questo anche i redditi derivanti da attivita' esercitate all'estero senza una stabile organizzazione avente gestione e contabilita' separate. Questa disposizione si applica anche alle societa' costituite all'estero che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva