Art. 85-bis

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((Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:

  • a)non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;
  • b)non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge)).

Testo vigente dal 5 maggio 1968 al 1 gennaio 1974 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art85bis · fonte su Normattiva