Art. 85-bis
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((Agli effetti della classificazione del reddito in categoria C/1 si considerano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia le imprese artigiane, previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il titolare, impiegano:
- a)non oltre dieci addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di sei operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;
- b)non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei quali non piu' di quattro operai per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge)).
Testo vigente dal 5 maggio 1968 al 1 gennaio 1974 · versione 27 su Normattiva