Art. 86
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[1]Redditi di capitale
[2]I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in somma definita e le rendite perpetue sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna detrazione. Si puo' accertare l'esistenza del reddito e valutarlo anche se dal titolo non appare stipulato alcun interesse ovvero appare indicato un interesse in misura inferiore a quella effettiva.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva