Art. 92
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[1]Interessi passivi
[2]Gli interessi passivi sono detraibili in quanto dovuti a soggetti domiciliati, residenti o aventi stabile organizzazione nello Stato o in quanto tassabili in via di rivalsa ai sensi dell'art. 127. Gli interessi passivi corrisposti da aziende ed istituti di credito sono detraibili anche se non ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva