Art. 93

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[1]Passivita' bancarie

[2]Gli elementi passivi nei confronti di aziende ed istituti di credito, dei quali sia stata richiesta dall'ufficio la certificazione prevista nell'art. 41, non sono ammessi in detrazione in caso di omessa presentazione della certificazione stessa. Resta impregiudicato, se del caso, l'accertamento dell'ufficio.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art93 · fonte su Normattiva