Art. 94

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[1]Retribuzione dell'opera del contribuente e dei familiari

[2]Le somme imputate a retribuzione dell'attivita' svolta dal contribuente, dal coniuge e dai figli minori non emancipati per la produzione del reddito non sono detraibili.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art94 · fonte su Normattiva