Art. 94
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[1]Retribuzione dell'opera del contribuente e dei familiari
[2]Le somme imputate a retribuzione dell'attivita' svolta dal contribuente, dal coniuge e dai figli minori non emancipati per la produzione del reddito non sono detraibili.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva