Art. 97
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Spese pluriennali
[2]Le spese che si riferiscono a piu' esercizi sono detraibili nei limiti delle quote imputabili a ciascuno di essi. Le spese relative alla costituzione ed all'aumento di capitale delle societa' sono detraibili nei cinque esercizi successivi a quello in cui sono state sostenute, in misura non superiore ad un quinto per ciascuno di essi. La disposizione del primo comma si applica anche per le indennita' spettanti legalmente o contrattualmente al personale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Le quote imputabili a ciascun esercizio sono determinate in relazione alla situazione giuridica dei singoli dipendenti, in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva