Art. 97

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[1]Spese pluriennali

[2]Le spese che si riferiscono a piu' esercizi sono detraibili nei limiti delle quote imputabili a ciascuno di essi. Le spese relative alla costituzione ed all'aumento di capitale delle societa' sono detraibili nei cinque esercizi successivi a quello in cui sono state sostenute, in misura non superiore ad un quinto per ciascuno di essi. La disposizione del primo comma si applica anche per le indennita' spettanti legalmente o contrattualmente al personale all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Le quote imputabili a ciascun esercizio sono determinate in relazione alla situazione giuridica dei singoli dipendenti, in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art97 · fonte su Normattiva