Art. 99
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[1]Perdite
[2]Sono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per la realizzazione di essi ad un prezzo inferiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito, le perdite su crediti e le altre perdite inerenti all'attivita' produttiva del reddito.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva