Art. 100

[1]e oneri non computabili nella determinazione del reddito (articolo 91 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

[2]1. Non concorrono alla formazione del reddito:

  • a)i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
  • b)i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
  • c)in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
  • d)i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art100 · fonte su Normattiva