Art. 151
[1]complessivo (articolo 143 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali dell'articolo 82, comma 1, lettera c), e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, a esclusione di quelli esenti dall' imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8. 3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c):
- a)i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b)i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva