Art. 115
[1]dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (articolo 106 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; articolo 16, comma 9, decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; articolo 1, commi 56, 57 e 58 legge 30 dicembre 2025, n. 199)
[2]1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nell'articolo 94, comma 1, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 110, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. 4. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati puo' tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati, determinate in conformita' al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 5. Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini dei commi 1, 2 e 3 si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria. 6. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi. 7. L', commi 1, 3, 4 e 5, non e' applicabile alle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresi' ai fini della differenza di cui all', comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
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