Art. 154
[1]forfetario degli enti non commerciali (articolo 145 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ((...)) gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi ((dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 69, 70, 95, 97, 98 e 99:
- a)attivita' di prestazioni di servizi:
- 1)fino a euro 15.493,71, coefficiente 15 per cento;
- 2)da euro 15.493,71 a euro 309.874,14, coefficiente 25 per cento;
- b)altre attivita':
- 1)fino a euro 25.822,84, coefficiente 10 per cento;
- 2)da euro 25.822,84 a euro 516.456,90, coefficiente 15 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi. 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall' inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata. 5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva