Art. 189
[1]di neutralita' fiscale (articolo 179 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Alle operazioni indicate all'articolo 188, lettere a), b) e c) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173. 2. Ai conferimenti di cui all'articolo 188, comma 1, lettera d), si applica l'articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 188, comma 1, lettera e), non residente, in essa effettivamente confluiti. 3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe a quelle previste dal primo e secondo periodo si applicano nel caso in cui una societa' residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione. 4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 188, non comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 49, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 69 e 96, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 96 e quella parziale di cui all'articolo 69. 5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009. In tal caso la partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al comma 4, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.
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