Art. 190
[1]in sospensione d'imposta (articolo 180 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 188 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.
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