Art. 198
[1]da ibridi inversi (articolo 9 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
[2]1. Se una o piu' imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entita' ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entita' ibrida soggetto imponibile, il reddito prodotto dall'entita' ibrida e' soggetto a imposizione nella misura in cui quest'ultimo non e' altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato. 2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui all'articolo 82, comma 9.
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