Art. 204

[1](articolo 3, comma 6, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

[2]1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 203 non si applicano alle locazioni di unita' immobiliari a uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art204 · fonte su Normattiva