Art. 3
[1]imponibile (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42; articolo 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53)
[2]1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. 2. In deroga al comma 1, l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 19 salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
- a)i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- b)gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Se dal provvedimento dell'autorita' giudiziaria non risulta una diversa ripartizione gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per meta' del loro ammontare;
- c)gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- d)la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- e)le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali;
- f)i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter;
- g)gli onorari di componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70.
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