Art. 205

dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato (articolo 3, comma 6-bis, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 9, commi 2-bis e 2-bis.1, decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80) 1 L'opzione di cui all'articolo 203, comma 1, puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. 2. L'aliquota prevista dall'articolo 203, comma 2, quarto periodo, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data del 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 3. L'aliquota prevista dall'articolo 203, comma 2, quarto periodo, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art205 · fonte su Normattiva